Il bonus mamme, che viene riconosciuto alle lavoratrici madri che tornano dopo il congedo di maternità, non rientra però tra i benefit esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. Le somme corrisposte alle lavoratrici madri non rientrano nel welfare aziendale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 57/2024.
L’Agenzia ha risposto al quesito di una società privata sul trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del Tuir.
La società voleva riconoscere alle lavoratrici madri, al termine del periodo di congedo obbligatorio per maternità, un importo pari alla differenza tra il 100% della retribuzione mensile lorda e l’indennità di congedo di maternità facoltativa a carico INPS, trasformato in quota Welfare.
Nell’istanza di chiarimenti la società chiedeva se l’importo potesse considerarsi quale somma non imponibile alla luce dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir.
L’Agenzia delle Entrata ha ribadito, nella risposta fornita, il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente che è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta. Quindi anche in virtù della risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, non è possibile riconoscere tali benefit sulla base dei soli criteri ad personam.
Nel caso in esame, infatti, l’erogazione non sembra rivolgersi a più “categorie di dipendenti” ma sembra operare una distinzione basata sulle sole caratteristiche personali di alcuni, il welfare rivolto alle sole lavoratrici in maternità.
Le somme in esame hanno rilevanza reddituale in quanto rappresentano un’erogazione effettuata in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, ma comunque con finalità retributiva.
Bonus mamme concorre al reddito.
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