Secondo la Corte è legittima la disciplina risarcitoria prevista per i licenziamenti collettivi.
Con la sentenza n. 7/2024 la Corte costituzionale si è espressa con giudizio favorevole sulla legittimità della disciplina risarcitoria prevista per i licenziamenti collettivi, di cui all’articolo 3, comma 1 del D.lgs. n. 23/2015 (c.d. Jobs Act).
Le questioni sorte nell’ambito di un giudizio di appello di impugnazione di un licenziamento intimato ad una lavoratrice assunta e licenziata dopo il 7 marzo 2015 e ritenuto illegittimo per violazione dei criteri di scelta dei dipendenti in esubero di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991.
La Corte d’Appello di Napoli censurava il mantenimento della sola compensazione monetaria e l’eliminazione della tutela reintegratoria nel posto di lavoro, che permane ancora per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e destinatari dello stesso licenziamento collettivo illegittimo, sollevando, dunque, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 del Decreto rispetto agli artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41, 111 e 117, della Costituzione.
Per la Corte non c’è un’esigenza costituzionale che reclami la reintegrazione in ogni caso di licenziamento illegittimo, potendo la tutela essere anche indennitaria di natura compensativa.
Di conseguenza, non è ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà del diverso trattamento sanzionatorio previsto per gli assunti prima e dopo il 7 marzo 2015.
Il limite massimo pari a ventiquattro mensilità elevate a trentasei di cui all’articolo 3, comma 1 del D.lgs. n. 23/2015 costituisce, infatti, un importo adeguato.
Jobs act: la Consulta legittima i risarcimenti per licenziamenti collettivi.
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