Esiste la nozione europea di retribuzione

Nella retribuzione dovuta durante le ferie vanno considerate le indennità continuative. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2674/2024.

Nel merito la determinazione della retribuzione dovuta durante il periodo di godimento delle ferie e, in particolare, il diritto di alcuni macchinisti di un’azienda ferroviaria di ottenere l’erogazione degli importi a titolo di indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza nella retribuzione feriale.

Nell’esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la Cassazione ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende “qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore”.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello, aveva già rilevato la fondatezza della domanda dei ricorrenti in virtù dell’allegazione da parte dei lavoratori delle buste paga, dei contratti collettivi e dei conteggi dei crediti spettanti.

Infatti, riguardo al servizio di riserva, il CCNL considerava lo stesso quale lavoro effettivo, incluso tra le mansioni proprie del personale mobile turnista, la cui attività continuativa è indispensabile per la corretta attuazione dell’attività aziendale. Quanto poi all’indennità di assenza dalla residenza, questa era volta a compensare il disagio della mancanza di un luogo fisso di lavoro e, anch’essa, intrinsecamente connessa alle mansioni proprie del macchinista.

La Cassazione, confermando quanto previsto dalla corte territoriale, condanna la società al pagamento degli importi richiesti dai dipendenti. Infatti, l’incentivo per attività di condotta e l’indennità di riserva, poiché connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, erano da considerarsi quali elementi continuativi.

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