Anche in occasione del secondo matrimonio.
È possibile prendere il congedo quando ci si sposa di nuovo? Tendenzialmente sì.
I lavoratori dipendenti hanno sempre diritto al congedo retribuito in occasione del matrimonio con validità civile, con preavviso al datore di lavoro. Qualora nel CCNL non ci siano indicazioni sul tema, il diritto di fruire del congedo matrimoniale spetta agli sposi in occasione di ogni matrimonio con effetti civili.
Per la regolamentazione del congedo matrimoniale è fondamentale fare riferimento al Contratto collettivo nazionale e la durata ammonta tendenzialmente a 15 giorni di calendario. Mentre il periodo, il trattamento economico e le modalità di fruizione variano in base alla qualifica del lavoratore e al Contratto, il dipendente continua sempre a maturare le mensilità aggiuntive, le ferie, gli Assegni per il Nucleo Familiare e il Trattamento di Fine Rapporto.
Il Contratto del commercio, per esempio, non pone limitazioni al numero di congedi fruibili dallo stesso lavoratore; questo vale anche se l’azienda per cui si lavora è sempre la medesima.
Le modalità di richiesta del congedo per seconde nozze sono le stesse che per le prime. Il datore può chiedere come documentazione le pubblicazioni del matrimonio, la dichiarazione sostitutiva del certificato di matrimonio, il certificato ecclesiastico.
FONTE INPS: circolare n.79 del 1982 e messaggio n. 2064 del 1982.
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