Sin dall’origine del diritto del lavoro uno dei problemi più rilevanti fu quello definire chi è il lavoratore autonomo e chi è il lavoratore subordinato e soprattutto nel caso in cui i soggetti svolgano un’attività mista, parasubordinati, con connotazioni dell’uno e dell’altra categoria.
Questi soggetti sono normalmente inseriti in una zona grigia, incerta dove è facile cadere in errore e qualificare il rapporto come autonomo anche quando di fatto le caratteristiche sono quelle della subordinazione.
A differenza di ciò che accade nel diritto delle obbligazioni, nel diritto del lavoro le parti non hanno la possibilità di qualificare il rapporto come vogliono e vige il principio di indisponibilità e pertanto, a prescindere di come è stato definito il rapporto, ciò che conta sono gli accordi sostanziali ovvero ciò che effettivamente avviene nel rapporto.
Per compensare almeno in parte queste criticità il legislatore ha previsto la possibilità di procedere con la certificazione del contratto.
Il legislatore con gli artt. 75 e ss. del D.LGS. n. 276 del 2003 ha previsto una specifica procedura volontaria attivata dalle parti in cui sia dedotta una prestazione di lavoro. La finalità di questa certificazione è la riduzione del contenzioso in materia di lavoro.
Le parti per procedere con tale certificazione devono adire una delle commissioni legittime:
• gli enti bilaterali;
• le Direzioni provinciali del lavoro;
• le province;
• le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;
• il ministero del Lavoro – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
• i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.
Le parti devono presentarsi davanti alla commissione e possono farsi assistere, nel corso dell’audizione, dalle rispettive organizzazioni sindacali o da professionisti abilitati come i consulenti del lavoro, i commercialisti e gli avvocati.
La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di certificazione.
Il procedimento di certificazione si conclude con il rilascio del provvedimento di certificazione, o con un provvedimento di rigetto dell’istanza.
Nello specifico per ciò che concerne la certificazione del contratto parasubordinato è importante che all’interno della procedura non si riscontri la soggezione del lavoratore al committente e il suo ingresso, anche se di fatto nell’organizzazione dello stesso. Allo stesso modo bisognerà stare attenti a non configurare all’interno del contratto e nei fatti quegli elementi indiziari della subordinazione individuati dalla giurisprudenza come ad esempio:
1. La retribuzione percepita sempre nello stesso giorno;
2. L’obbligo di recarsi nella sede aziendale;
3. Essere sottoposto alle stringenti indicazioni del committente.
L’avvenuta certificazione pone i suoi effetti sia internamente, impedendo la contestazione di ciò che si è pattuito se non davanti al giudice, sia esternamente, nei confronti dei terzi.
Alla luce di questo, la procedura ha un’efficacia intrinseca molto rilevante che comporta la forte stabilità del rapporto contrattuale.
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