Tfs settore pubblico, sentenza storica

Con l’ordinanza n. 25/2026 la Corte Costituzionale ha stabilito  che l’attuale sistema di pagamento differito e rateizzato del Trattamento di Fine Servizio (Tfs) non è compatibile con i principi costituzionali.

Secondo la Consulta, il meccanismo che obbliga i dipendenti pubblici ad attendere anni prima di ricevere quanto maturato viola l’Articolo 36 della Costituzione Italiana, che tutela il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

Il Tfs, infatti, non rappresenta una concessione dello Stato, ma costituisce a tutti gli effetti retribuzione differita, già maturata durante il servizio.

 Per questo motivo la Corte ha imposto al legislatore di intervenire entro 9 mesi per modificare la normativa vigente e riportare il pagamento del Tfs a tempi fisiologici e coerenti con i principi costituzionali”.

Consulta al legislatore ‘processo non ancora avviato’. Rinvio a gennaio 2027.Un anno per programmare la rimozione di differimento e rateizzazione

La Corte costituzionale è stata nuovamente investita della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono la corresponsione differita e rateizzata dei trattamenti di fine servizio spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.

Con l’ordinanza numero 25, la Consulta ha rilevato che, nonostante i moniti espressi con le sentenze numero 159 del 2019 e numero 130 del 2023, non è stato ancora avviato «in modo sostanziale» quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento di tali spettanze sollecitato dalle predette pronunce.

“Hanno, infatti, portata circoscritta le due riforme, intervenute medio tempore, con le quali, da un lato, è stata ampliata la platea degli aventi diritto che, per la loro condizione di fragilità, possono percepire l’intero trattamento nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriore dilazione e, dall’altro, è stato ridotto una tantum di tre mesi, con decorrenza 1 gennaio 2027, il termine per la liquidazione del T.F.S.”.

La Corte ha, quindi, ribadito il vulnus all’articolo 36 della Costituzione, nonostante le suddette modifiche. Tuttavia, essa ha considerato ancora una volta che una caducazione delle disposizioni censurate comporterebbe l’espunzione contestuale e retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la immediata esigibilità dei trattamenti, che si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo, impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa.

Pertanto, al fine di consentire al legislatore di intervenire con un’appropriata disciplina, pur anche nel segno della gradualità, la Corte- conclude la nota – ha deciso di rinviare la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza del 14 gennaio 2027, all’esito della quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di un intervento riformatore che pianifichi l’eliminazione dei meccanismi dilatori in questione.

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