
Il Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, così detto Tfs, era tornato all’attenzione della Corte costituzionale (giudice relatrice San Giorgio) chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del suo differimento e della sua rateizzazione articolata in base all’ammontare complessivo della prestazione e senza maturazione degli interessi (leggi 79 del 1997, convertita nella 140 del 1997, e decreto legge 78 del 2010, convertito nel 122 del 2010).
Secondo l’atto di promovimento, tre ordinanze di rimessione dei Tar Marche, Lazio e Friuli Venezia Giulia contro l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) originate da ricorsi di dipendenti statali effettuati tra il marzo 2022 e il settembre 2024, i trattamenti di fine servizio spettanti in casi di cessazione per raggiungimento del limite di età definiti dalle leggi del 1997 e del 2010 sono incostituzionali in quanto violerebbero gli articoli 36 e 117 della Costituzione oltre che l’articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Consulta si era già espressa con due sentenze sulla materia: con la 159 del 2019 e con la 130 del 2023 aveva infatti già definito il differimento – sia in caso di pensione anticipata che di pensione per raggiunto limite di età – come una misura non più giustificabile anche per la disparità tra settore pubblico e privato. Quindi, pur non dichiarando formalmente l’incostituzionalità per non creare un vuoto normativo, aveva lanciato un monito al Legislatore ad intervenire con urgenza.
In risposta alle pressioni e ai nuovi atti di promovimento nel frattempo pendenti sulla medesima questione presso il giudice delle leggi, il Legislatore è intervenuto nella scorsa finanziaria tanto che Inps e Stato chiedono adesso di rimettere i casi sollevati dai tre Tar al giudice a quo.
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