
Con la sentenza n. 156 del 2025, la Corte costituzionale cambia nuovamente i criteri di nomina delle RSA riaprendo un tema molto ricorrente in Italia: chi rappresenta davvero i lavoratori?
La storia travagliata parte dal referendum del 1995
Nel 1970 lo Statuto dei lavoratori introduce le RSA (rappresentanze sindacali aziendali), uno strumento concreto per rendere operativa la libertà sindacale nei luoghi di lavoro.
Nel testo originario dell’art. 19, le RSA potevano essere costituite dai sindacati aderenti alle confederazioni “maggiormente rappresentative” a livello nazionale, oppure dai sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali o provinciali applicati in azienda.
Con il referendum abrogativo del 1995 cade la regola “confederale” e la possibilità di costituire RSA resta, quindi, solo per i sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati, anche di livello aziendale.
Quando la firma smette di essere un filtro realistico
Il ragionamento alla base sembrava lineare: se la firma di un sindacato compare in calce al contratto collettivo, allora si presume che tale sindacato sia effettivamente rappresentativo e, quindi, legittimato a costituire RSA in azienda.
Tuttavia, questo meccanismo escludeva a priori i sindacati che, pur avendo partecipato alle trattative, avevano scelto di non apporre la propria firma sul contratto collettivo.
Allo stesso tempo, venivano esclusi i sindacati non ammessi al tavolo delle trattative, anche nei casi in cui la loro presenza in azienda era, nei fatti, di gran lunga superiore rispetto a quella delle organizzazioni firmatarie.
Il primo intervento della Corte: il caso del trattante non firmatario
Nel 2013, con la sentenza n.231, la Corte costituzionale interviene per la prima volta estendendo il diritto di costituzione delle RSA anche ai sindacati che, pur avendo partecipato alla negoziazione, non hanno apposto la firma.
La sentenza 156/2025: il caso del sindacato non trattante e non firmatario
Al centro della sentenza c’è la posizione di un sindacato escluso dalla trattativa e, proprio per questo, dalla possibilità di costituire RSA.
Il giudice evidenzia il cortocircuito secondo il quale per avere RSA sia necessario essere ammessi al tavolo negoziale, ma al tempo stesso l’ingresso al tavolo negoziale può dipendere dalla discrezionalità del datore di lavoro (come nel caso di un accordo aziendale).
Quindi, nei fatti, l’azienda poteva, prima della sentenza 156/2025, scegliere quali sindacati fossero legittimati a costituire RSA e quali no.
Il nuovo criterio della “rappresentatività comparativa” a livello nazionale
La Corte non crea un nuovo metodo di misurazione della rappresentatività a livello aziendale (su questo rimanda chiaramente al legislatore), ma sceglie un parametro già noto: i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
Tuttavia, dichiarando incostituzionale l’art. 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non prevede che le RSA possano essere costituite anche nell’ambito di queste organizzazioni, la Corte si limita ad aggiungere un nuovo canale di accesso nella nuova formulazione dell’articolo, lasciando invariati i criteri già presenti in precedenza.
È rimesso al legislatore il compito di riscrivere organicamente la disposizione censurata al fine delineare un nuovo criterio di rappresentatività delle organizzazioni sindacali in azienda.
Edoardo Todrani
La Rocca e Associati S.p.A.
L’articolo Sindacati in azienda e rappresentatività: la Corte costituzionale riapre la questione sembra essere il primo su 7Grammilavoro.

