Sicurezza sul lavoro, chiarimenti sulla patente a crediti 

A partire dal 1° novembre, l’autocertificazione sostitutiva inviata tramite PEC non avrà più validità.  

Così L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) risponde ai quesiti dei cittadini e pubblica le FAQ. 

Per quanto riguarda i soggetti obbligati, l’INL sottolinea che l’obbligo di possedere la patente è valido per tutte le imprese operanti in cantieri inclusi nell’Allegato X del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008).

Tra i soggetti obbligati figurano giardinieri, archeologi e imprese di cantieri navali o impiantistica telefonica. 

“Il committente, sia in caso di affidamento a un’unica impresa che a un lavoratore autonomo, è responsabile della verifica del possesso della patente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, inclusi quelli in subappalto”.  

Le operazioni di carico e scarico di materiali, effettuate con attrezzature di lavoro, sono considerate “mera fornitura”; quindi, le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono tali attività non sono obbligati a possedere la patente a crediti. 

Invece, mentre le società consortili con personalità giuridica autonoma sono tenute a dotarsi della patente a crediti, al contrario, i consorzi ordinari, pur essendo autonomi nei rapporti giuridici, non hanno personalità giuridica autonoma e non sono obbligati a possedere la patente a crediti.  

La richiesta di patente deve essere presentata entro la fine del giorno precedente all’ingresso in cantiere”. 

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