Settore Telecomunicazioni. Imprese: come accedere al Fondo di solidarietà Inps?

Lo ha spiegato l’Istituto con la Circolare n.86 del primo agosto. Nella circolare l’Istituto rilascia le istruzioni per l’accesso ai servizi e alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

Il Fondo (istituito con decreto interministeriale del 4 agosto 2023) reca interventi in favore delle imprese erogando prestazioni a sostegno del reddito.

Le misure di sostegno sono previste sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività, sia in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

“Secondo quanto disposto all’articolo 1 del decreto istitutivo, fanno parte del campo di applicazione del Fondo:

tutte le imprese esercenti, con licenze o autorizzazioni se previste;

i servizi di telecomunicazione, telefonia fissa, mobile e servizi di trasmissione di dati e contenuti digitali come e-commerce;

le imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela;

le imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni;

le imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”.

Potranno beneficiare dell’assegno tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, i dipendenti con contratto a termine, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti con qualsiasi tipologia contrattuale.

Sono esclusi i dirigenti perché non previsti espressamente.

Il finanziamento per le prestazioni previste dal Fondo avviene mediante versamento di un contributo a cadenza mensile dello 0,80% sulla retribuzione imponibile.

“Si precisa che lo stesso sarà per due terzi a carico del datore e per un terzo a carico del lavoratore. Prevista, inoltre, anche la possibilità di finanziare le stesse attraverso un contributo addizionale da parte del datore che ne usufruisce nella misura dell’1,5%”.

“La prestazione di assegno salariale verrà garantita per le causali previste dagli articoli 11 e 21 del decreto 148/2015:

per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

per situazioni temporanee di mercato;

per riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

per crisi aziendale;

per contratto di solidarietà.

La durata della prestazione varia in relazione ai limiti dimensionali e alle causali.

La misura dell’assegno erogato sarà pari a quanto garantito anche per la C.I.G.O, per un importo pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate, con applicazione del relativo massimale.

Per accedere alla prestazione i datori di lavoro dovranno presentare un’apposita istanza non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa. I lavoratori aventi diritto riceveranno il pagamento direttamente dal proprio datore di lavoro che, a sua volta, otterrà un rimborso o un conguaglio dall’INPS”.

Fonti:

Circolare INPS n. 86 del 01/08/2024;

Decreto 148/2015 Gazzetta Ufficiale;

Decreto Interministeriale 4 agosto 2023.

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