Giudici dispongono la reintegra sul posto di lavoro a pari stipendio e livello. La Corte di Cassazione con l’ordinanza 18547 della sezione Lavoro interviene in tema di licenziamenti e tutela dei lavoratori e dispone la reintegra del lavoratore in azienda a pari condizioni. Era stato licenziato per “ritorsione”.
Nel 2016 a Catanzaro un lavoratore operante nel reparto macelleria di un supermercato veniva licenziato per G.M.O. (giustificato motivo oggettivo) dal proprio datore di lavoro.
La motivazione sollevata è la scarsa produttività del settore rispetto agli altri comparti del supermercato. Si apre il contenzioso.
La Corte d’Appello sulla base dei documenti forniti dalle parti riscontra che il settore macelleria invece che essere in crisi è in crescita sia per popolarità tra i clienti che per incassi.
L’azienda nel proseguimento del ricorso in Cassazione oppone un motivo di falsa applicazione del Dlgs. n 23 del 2015 inerente al licenziamento ritorsivo.
Già nel 2016 infatti il datore di lavoro aveva proposto al dipendente la possibilità di passare a un part-time. In seguito al rifiuto, era stato aperto il procedimento di licenziamento.
La Cassazione ha invece chiarito che la Corte d’Appello non aveva valutato “l’inesistenza della motivazione addotta dal lavoratore in quanto ritorsiva, ma piuttosto per l’inesistente decrescita del settore”.
“Se la Corte avesse dovuto giudicare sul licenziamento per motivi legati al rifiuto della trasformazione in part-time avrebbe dovuto ritenere il licenziamento ritorsivo e di conseguenza, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.22 del 2024, nullo”.
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