Riscatto periodi contributivi? Con rendita vitalizia (Inps) 2

Inps

Possono essere riscattati, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024.

Il periodo deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995).

Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intende esercitare la facoltà di riscatto.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Inoltre, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

 L’onere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove opera il riscatto.

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