Riforma fiscale: via libera al quarto decreto correttivo

Il Consiglio dei Ministri  del 10 giugno 2026 ha approvato in esame preliminare il decreto c.d. Omnibus, recante disposizioni integrative e correttive della riforma fiscale in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.

Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo (decreto correttivo Omnibus) recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di IVA, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.

Il Titolo I del decreto introduce delle disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente, con riguardo sia ai familiari a carico sia alla tassazione dei fringe benefit.

Si prevede che le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo della cessione o il valore nominale fruito in compensazione e il costo o valore d’acquisto dei crediti d’imposta, aumentati di ogni onere inerente all’acquisto. In caso di compensazione gli altri proventi sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.

Il decreto interviene anche sui redditi d’impresa con riguardo sia all’avvicinamento dei valori contabili e fiscali sia alla revisione della disciplina del riporto delle perdite fiscali sia alla revisione della disciplina dei conferimenti

Il decreto introduce anche delle disposizioni volte al recepimento dei nuovi regimi elaborati dall’OCSE in materia di imposizione minima globale.

Oltre ad introdurre alcune modifiche in materia di detrazione IVA e di imposta sulle successioni e donazioni, il decreto correttivo prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2027, presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non possono essere eseguiti pagamenti e rimborsi in contanti o con assegni.

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