Sul tema l’Inps con la circolare n. 174/2017 in ordine alla compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e di reddito.
Il Decreto n. 22/2015 individuava alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto alla prestazione, che può essere ridotta in funzione del reddito percepito con l’attività di lavoro.
Di seguito l’Istituto ha stabilito la compatibilità tra indennità di disoccupazione e i compensi derivanti da borse di studio, stage e tirocini professionali.
Infatti anche se le somme percepite siano assimilabili a redditi da lavoro dipendente “non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione”.
In sostanza: le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’Inps comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.
Un trattamento differente potrebbe invece spettare ai beneficiari di indennità NASpI al contempo titolari di borse di studio e assegni di ricerca come gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio: l’attività di tali figure viene infatti ricondotta ad attività lavorativa.
In questi casi il beneficiario della prestazione NASpI dovrà, pena la decadenza dal beneficio, informare l’INPS entro 1 mese dall’avvio dell’attività, dichiarando il reddito che prevede di percepire, anche nel caso in cui lo stesso sia pari a zero.
Prestazione NASpI e indennità di tirocinio sono compatibili o no?
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