Esiste in Italia un permesso per cure termali riconosciuto dalla legge n. 412/1991. Il permesso serve per curare alcune patologie.
In particolare, l’art. 16 prevede che le prestazioni idrotermali possano essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per la terapia o la riabilitazione di stati patologici per la cui risoluzione sia stato giudicato determinante da un medico specialista un tempestivo trattamento termale.
Le giornate che possono essere concesse al lavoratore per beneficiare delle cure termali sono al massimo 15 giorni l’anno, con un intervallo intercorrente tra i periodi di cura e le ferie annuali pari ad almeno 15 giorni.
Infatti, in linea generale, il congedo per cure termali andrebbe fruito durante il periodo di ferie annuali.
Ciò si spiega in ragione del fatto che l’Inps riconosce per tale evento il relativo trattamento di malattia. Per poter fruire del congedo, quindi, è richiesto che il lavoratore si trovi impossibilitato a fruire dei periodi di ferie o di congedo ordinario previsti dalla contrattazione collettiva.
L’Inps, pertanto, subentra solamente in ipotesi residuali ovvero quando il lavoratore non ha più ferie accantonate, ove il medico disponga lo svolgimento in tempi urgenti delle dure, o se il CCNL preveda un divieto a fruire delle ferie nel periodo in cui il medico ha disposto le cure termali.
In caso di fruizione in malattia è necessaria una domanda all’INPS nell’anno in cui si intende effettuare le cure, corredata da documentazione sanitaria e relativa al rapporto di lavoro.
Le malattie per cui è ammesso il ricorso alle cure termali e per cui è riconosciuta un’indennità a carico Inps sono indicate al D.M. 12/08/1992.
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