Pensione privilegiata, legittima la previsione del decreto che l’ha abrogata

Legittimo prevedere l’esclusione dal diritto alla pensione privilegiata per chi ha cessato il servizio dopo l’entrata in vigore del decreto legge 201 del 2011 che ha abrogato l’istituto. Lo ha stabilito la Consulta con una sentenza che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania.

La Consulta era chiamata a decidere su due ricorsi proposti da due ex dipendenti che, avendo subito un infortunio per il quale era stata riconosciuta la causa di servizio prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, erano stati collocati in quiescenza dopo quella data e avevano presentato solo allora domanda – rigettata dall’Inps in ragione dell’intervenuta abrogazione dell’istituto – per il riconoscimento del trattamento previdenziale privilegiato.

Il decreto legge che ha abrogato la pensione privilegiata ha previsto una disciplina transitoria che ha escluso l’immediata operatività dell’abrogazione per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per i procedimenti per i quali, a quella data, non fosse ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda diretta al riconoscimento del trattamento previdenziale, nonché per i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

Secondo il giudice ricorrente, la mancata inclusione, fra le ipotesi in cui la disciplina transitoria esclude l’immediata operatività dell’abrogazione del trattamento previdenziale, di quella dei procedimenti volti al riconoscimento del medesimo, per i quali il termine di presentazione della relativa domanda non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201, sarebbe irragionevole e ingiustificata.

La Corte ha tuttavia escluso l’irragionevolezza della misura, ricordando che “il diritto alla pensione privilegiata, pur essendo conseguenza di un evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) correlato a una causa di servizio, non sorge per il solo riconoscimento del nesso eziologico, dovendo piuttosto l’interessato essere cessato dal servizio al fine della presentazione della relativa domanda”.

 Le ipotesi derogatorie, ha poi evidenziato la sentenza, “presuppongono tutte l’intervenuta cessazione dal servizio prima dell’entrata in vigore del decreto legge numero 201 del 2011 e si riferiscono a diritti ormai acquisiti o acquisibili. Nel caso all’esame, invece, non può dirsi maturato alcun diritto in capo all’interessato, poiché il perfezionamento dell’elemento costitutivo del diritto a pensione, ossia la cessazione dal servizio, è intervenuto in una cornice normativa che non prevede più il diritto a detto trattamento”. 

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