
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n.605 del 10 gennaio.
“Rientra tra i ragionevoli accomodamenti che il datore di lavoro deve porre in essere per non incappare in una discriminazione ai danni dei lavoratori invalidi l’accoglimento dell’istanza del dipendente disabile volta a poter eseguire la propria prestazione in regime di smartworking”.
La società datrice di lavoro avevaescluso ildipendente, invalido civile affetto da gravi deficit visivi, dal regime di lavoro da remoto e dal regime di lavoro agile perchè il regolamento aziendale escludeva lo smartworking per i profili di attività del dipendente.
Nell’ambito del ricorso proposto, sia la Corte d’Appello che la magistratura in ultimo grado, accoglievano la domanda del dipendente ritenendo possibile per il lavoratore lo svolgimento dell’attività da remoto, previa adozione di ragionevoli accomodamenti da parte della società.
In tema di protezione dei lavoratori disabili, trova infatti applicazione il principio dell’individuazione di soluzioni ragionevoli per assicurare la parità di trattamento dei soggetti diversamente abili.
“La società deve apportare un ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, deve essere idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione utile all’impresa”.
La sentenza
In altri termini, per la sentenza, emessa dai Giudici di legittimità, tale onere posto in capo all’azienda è non solo vincolante ma obbligatorio e il rifiuto costituisce discriminazione vietata.
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