Le molestie sul lavoro possono essere risarcite

Non serve una condotta apertamente sessuale perché un comportamento sul posto di lavoro configuri una molestia. Bastano gesti di eccessiva familiarità, contatti fisici non graditi o attenzioni insistenti, se imposti senza il consenso di chi li subisce. È il principio stabilito dal Tribunale di Prato in una recente pronuncia della giudice del lavoro Cristina Mancini, che ha dato ragione a una dipendente della zona, come riportato dal quotidiano Il Tirreno.

Al centro della vicenda una lavoratrice impiegata nel controllo qualità di un’azienda pratese, che aveva segnalato una serie di comportamenti da parte del socio e amministratore della società. Secondo la ricostruzione emersa nel procedimento, gli episodi si sarebbero verificati tra gennaio e luglio 2026. Tra le situazioni portate all’attenzione del giudice, una sarebbe avvenuta durante una riunione aziendale, alla presenza di colleghi e dirigenti: l’amministratore si sarebbe avvicinato alla donna da dietro, toccandole i capelli e posandole una mano sulla spalla, senza che lei avesse dato adito a un gesto simile. Il disagio provocato da queste attenzioni indesiderate, secondo quanto riferito, avrebbe avuto conseguenze concrete sulla salute della dipendente, al punto da portare a un riconoscimento da parte dell’Inail e a un periodo di assenza dal lavoro protrattosi per quasi quattro mesi.

Il Tribunale ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, condannando l’azienda a versare alla lavoratrice un risarcimento di oltre 4mila euro. Non solo: la sentenza impone alla società di mettere in atto tutte le misure organizzative necessarie a tutelare la lavoratrice al momento del suo rientro in servizio, garantendo il rispetto della sua sfera personale e della sua integrità morale ed evitando che comportamenti analoghi possano ripetersi.

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento a riconoscere come molestia anche condotte che, pur non sfociando in avances esplicite, si traducono in un’invasione non consentita dello spazio fisico ed emotivo di chi le subisce. Il criterio decisivo, secondo questo orientamento, non è la natura sessuale del gesto in sé, ma l’assenza di consenso e l’impatto che il comportamento produce sulla dignità e sul benessere della persona coinvolta.

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