Agevolazioni compatibili con Decontribuzione sud, circolare Inps. Con la circolare n. 66 del 20 maggio 2024 la comunicazione alle imprese. Nel documento l’Inps rende noto come accedere agli sgravi contributivi pari al 35% e diretta alle imprese a cui risultino autorizzati periodi di CIGS per contratti di solidarietà.
Questo ai sensi dell’articolo 6 del Dl. n. 510/1996 e dell’articolo 21, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 148/2015. La comunicazione dell’Istituto è rivolta alle aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà alla data del 30 novembre 2022 e a quelle che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Entità della misura
La riduzione contributiva pari al 35%, è ammessa “per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile. Lo sgravio – prosegue la nota- si applica sulla contribuzione a carico del datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%”.
La riduzione in esame si considera incompatibile con qualsiasi altro beneficio contributivo previsto dall’ordinamento con eccezione dell’esonero contributivo “Decontribuzione Sud”.
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