Sì, per i datori di lavoro. In quali casi? Il beneficio riguarda le buste paga del 2023. Con il decreto n. 368 del 21 maggio il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il ministero dell’Economia hanno confermato l’importo della riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile.
Il documento è pubblicato e consultabile sulle pagine istituzionali, sezione ‘Pubblicità legale’.
Nel decreto la conferma della riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali ai datori di lavoro dell’edilizia nella misura dell’11,50%, una percentuale già osservata negli anni passati.
Il benefit consiste nella riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro diversi da quelli di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti nella misura dell’11,50%.
I beneficiari sono i datori classificati nel settore industria con codici statistici contributivi dal 11301 al 11305, nel settore dell’artigianato con codici statistici contributivi dal 41301 al 41305 e agli aventi codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
“Gli aventi diritto dovranno soddisfare alcune condizioni tra cui:
Il possesso del DURC;
Non aver riportato alcuna condanna passata in giudicato negli ultimi 5 anni dall’applicazione del beneficio per violazione degli obblighi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Essere in regola con la normativa in materia di retribuzione imponibile”.
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