Dl flussi, i tecnici della Camera chiedono lumi

Sul testo del ddl in iter parlamentare le osservazioni dell’Ufficio studi di Montecitorio.

L’articolo 1 del dl prevede tra le altre cose che il contratto di soggiorno sia sottoscritto mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata delle due parti, o quantomeno del datore di lavoro (la cui firma, in questo secondo caso, costituisce anche dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente alla firma autografa del lavoratore), e sia trasmesso con modalità telematica allo sportello unico per l’immigrazione entro il termine già vigente di otto giorni, decorrenti dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale.

Nel caso di mancato rispetto del termine di otto giorni, il nulla osta è revocato, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o come specifica la novella comunque non imputabili al lavoratore.

In relazione a quest’ultima previsione si valuti l’opportunità di definire esplicitamente le conseguenze di un ritardo imputabile al datore di lavoro, considerato anche che la condotta omissiva da parte del datore potrebbe protrarsi indefinitamente.

Lo scrivono i tecnici del servizio studi della Camera nel dossier sul dl Flussi, incardinato ieri nella commissione Affari costituzionali di Montecitorio. (Public Policy)

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