Il caso di un ragazzo che si era dimesso durante la formazione prevista dal contratto e la sentenza apripista del Tribunale di Roma.
Vale la clausola per cui il datore di lavoro può trattenere in caso di licenziamento il corrispettivo dello stipendio per i giorni di formazione.
Così il tribunale di Roma con la sentenza 1646 del 9 febbraio scorso conferma la validità di clausole che vincolano l’apprendista.
L’apprendistato è configurato infatti come “un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile” ed è disciplinato dal decreto n.81 del 2015. Il provvedimento non tratta però il tema di eventuali dimissioni durante la fase di formazione.
I giudici hanno quindi riconosciuto la clausola di contratto come previsione di durata minima o patto di stabilità. Condizioni, queste, che devono essere rispettate dall’apprendista per non incappare in conseguenze risarcitorie.
La validità della clausola si spiega, scrivono i magistrati, nel “dispendio economico che il datore di lavoro sopporta per la formazione dedicata al dipendente assunto in apprendistato”.
Inutile la strategia difensiva del lavoratore che non volendo restituire gli oltre 9000 euro, sosteneva il carattere vessatorio della clausola contrattuale.
La sentenza potrebbe fare da apripista in eventuali future decisioni sul tema clausole e periodi di stabilità con riguardo a tutte le categorie di lavoratori che usufruiscono di un periodo di formazione.
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