
Va da ultimo segnalato il ddl sulle zone montane reca modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
In particolare, l’articolo 16 integra il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali aggiungendo, all’articolo 3, la definizione di “cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva” di cui reca la disciplina con il nuovo articolo 10-bis.
Per “cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva” si intende qualsiasi luogo in cui si effettuano interventi silvicolturali di taglio, esbosco, allestimento, compresi trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura di massa legnosa arborea o arbustiva, manutenzione ordinaria della viabilità forestale a servizio del medesimo, purché svolta funzionalmente, congiuntamente o sequenzialmente alle lavorazioni predette. Sono esclusi dalla presente definizione interventi di cura del verde urbano e residenziale e di potatura, cura e manutenzione di frutteti.
Nei cantieri temporanei forestali, al termine delle attività di gestione forestale sostenibile segue un certificato di regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestali
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto interministeriale, sono definite disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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