L’Istituto Nazionale per il Lavoro torna sulle indicazioni per il rilascio di provvedimenti autorizzativi previsti dall’art. 4 L.300/197, lo Statuto dei Lavoratori.
Tra furti di dati e dossieraggi meglio specificare i controlli che interessano le prestazioni lavorative.
L’articolo sugli “Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo”, affronta un aspetto specifico: il controllo a distanza da parte del datore di lavoro.
Con le innovazioni tecnologiche le modalità di controllo si ampliano aumentando i possibili rischi per i lavoratori.
Di recente un intervento dell’ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 7020 del 25 settembre 2024) è tornato sul merito del rilascio di provvedimenti autorizzativi al datore di lavoro.
Come si legge nella nota “le richieste di autorizzazione possono sorgere quando, durante la fase istruttoria, emerge che il datore di lavoro richiedente non sia titolare dei dati trattati dai sistemi per cui l’autorizzazione è richiesta”.
Questo accade, ad esempio, quando il trattamento e la conservazione dei dati sono di competenza di un soggetto imprenditoriale terzo, non coinvolto direttamente nel rapporto di lavoro, ma legato al richiedente da un rapporto commerciale (come nel caso di contratti di appalto o franchising).
Un esempio tipico riguarda le istanze di installazione di sistemi GPS sui veicoli di una società di trasporto (vettore), che opera per conto di un cliente.
Sebbene la società vettore presenti la richiesta come datore di lavoro, la necessità di installare i sistemi GPS è spesso imposta dai contratti con il cliente, piuttosto che da esigenze interne dell’azienda.
In aggiunta, la documentazione tecnica allegata alle istanze spesso non chiarisce chi sia il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati raccolti.
Questo risulta contraddittorio rispetto all’informativa fornita successivamente ai lavoratori, in cui si specifica che il Titolare è la società committente e non il vettore.
Infine, il contratto tra committente e vettore può prevedere che quest’ultimo sia obbligato a rimuovere immediatamente, a richiesta del cliente, dipendenti o collaboratori non idonei.
In tali situazioni, si conclude che non è possibile autorizzare l’installazione e l’uso di strumenti ai sensi della normativa in oggetto.
Il procedimento amministrativo deve, pertanto, essere chiuso con un provvedimento di rigetto.
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