Le aziende possono fare sul posto di lavoro “controlli difensivi” per la prevenzione degli illeciti? Dipende.
Sul tema l’intervento della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15391/2024 in un caso di licenziamento.
I dati acquisiti tramite sistemi informatici usati dal lavoratore come i riscontri dei pedaggi autostradali Telepass sono prove valide per un licenziamento?
Nel caso al centro del contenzioso, dopo la consultazione dei dati rilevati con la localizzazione, un’azienda irrogava al dipendente una contestazione disciplinare e poi il licenziamento.
Secondo l’azienda, i controlli effettuati tramite Telepass erano finalizzati a prevenire condotte di abuso da parte dei dipendenti: “controlli difensivi in senso stretto” “posti in essere dal datore di lavoro e finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, in presenza di un fondato sospetto della commissione di illeciti”.
In istruttoria era emerso che il dipendente era conoscenza della presenza del Telepass sull’autovettura in dotazione, ma non aveva contezza che servisse per finalità di controllo e registrazione dei dati.
Secondo la Corte in questi casi si configura una violazione della legge n. 300/1970 nella parte in cui, il datore di lavoro effettua un controllo ex post utile per la contestazione disciplinare, senza avere prima fornito al dipendente l’informativa dovuta in materia (art 4 comma 3).
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