
Assenti i dati su stipendi e criteri chiesti dalla direttiva Ue recepita dal Dlgs 96/2026. Un numero consistente di avvisi pubblicati sulla piattaforma di reclutamento del personale pubblico continua a ignorare la normativa, omettendo qualsiasi indicazione preventiva sulla retribuzione offerta o sui criteri di calcolo. Quando presente, l’adempimento si risolve spesso in una formula di stile.
L’entrata in vigore del decreto legislativo 96/2026, di recepimento della Direttiva europea 2023/970 sulla trasparenza e la parità retributiva, ha imposto anche alle amministrazioni pubbliche un cambio di passo radicale. L’obiettivo primario della normativa è rendere conoscibili e verificabili i criteri di determinazione degli stipendi e combattere il divario di genere fin dalle fasi di accesso al mercato del lavoro.
Tuttavia, analizzando in concreto la prassi dei bandi di concorso pubblicati sul portale InPA, emerge uno scenario di profonda incertezza applicativa e di resistenza formale. Da una ricognizione dei bandi attivi sulla piattaforma, la risposta delle pubbliche amministrazioni agli obblighi di trasparenza appare frammentata e insoddisfacente: Un numero consistente di avvisi continua a ignorare la normativa, omettendo qualsiasi indicazione preventiva sulla retribuzione offerta o sui criteri di calcolo. Quando presente, l’adempimento si risolve spesso in una formula di stile. Viene inserito un generico rinvio al contratto nazionale di comparto, considerato erroneamente uno scudo protettivo sufficiente ad assolvere ogni obbligo informativo.
Il rinvio secco alla contrattazione collettiva nazionale non può ritenersi misura idonea a realizzare la reale trasparenza voluta dal legislatore europeo e nazionale. Se è vero che il contratto garantisce trattamenti tabellari uniformi e astrattamente neutri, è altrettanto vero che la dinamica retributiva nella Pubblica amministrazione si gioca su terreni molto più frammentati. I bandi, infatti, sorvolano sistematicamente sulla contrattazione integrativa decentrata.
È proprio all’interno dei fondi di produttività, delle progressioni economiche orizzontali (le cosiddette Peo) e delle indennità accessorie che si annidano margini di discrezionalità e potenziali zone d’ombra o disparità di trattamento. Affidarsi al solo contratto nazionale significa ignorare le componenti variabili della retribuzione, che il Dlgs 96/2026 impone invece di monitorare e rendere trasparenti.
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