
Il 2 luglio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme alle parti sociali e datoriali, ha siglato il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, un nuovo Protocollo sulle emergenze climatiche, volto a garantire la continuità delle attività produttive senza compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori, sempre più esposti ai rischi legati ai cambiamenti climatici.
Obiettivi principali: tutele rafforzate e prevenzione
Il protocollo promuove un uso esteso e automatico degli ammortizzatori sociali (CIGO, CISOA) in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, anche per le attività stagionali. In particolare, prevede lo scomputo di questi periodi dal calcolo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, quando la sospensione è dovuta a eventi climatici eccezionali e non evitabili.
Allo stesso tempo, si valorizzano gli strumenti di informazione, formazione, prevenzione, sorveglianza sanitaria e valutazione dei rischi, con particolare attenzione al microclima e alle condizioni ambientali. L’obiettivo è creare ambienti di lavoro più sicuri e sani, attraverso l’adozione di buone pratiche condivise a livello settoriale e territoriale.
Il protocollo sottolinea l’importanza della flessibilità organizzativa, prevedendo la possibilità di modificare turni e orari per evitare le ore più critiche della giornata, nonché la creazione di aree di ristoro adeguate e la fornitura di bevande e dispositivi di protezione adatti alla stagione.
Nel settore edile, ad esempio, il coordinatore per la sicurezza dovrà considerare anche i rischi legati al microclima all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), mentre i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno aggiornare i propri Piani Operativi di Sicurezza (POS) con misure specifiche per fronteggiare il caldo estremo.
Il protocollo individua quattro possibili linee di intervento prioritarie:
- Informazione e formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- Sorveglianza sanitaria mirata;
- Adeguamento dell’abbigliamento e dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Riorganizzazione di turni e orari di lavoro per evitare l’esposizione nelle ore più calde.
Un aspetto innovativo del protocollo è l’introduzione di criteri di premialità, riconosciuti dall’INAIL, per le imprese che adotteranno gli accordi attuativi previsti. Tali incentivi si inseriscono nel quadro delle misure previste dalla normativa sulla salute e sicurezza, senza generare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il protocollo prevede la costituzione di tavoli contrattuali a livello nazionale, settoriale, territoriale o aziendale per l’adattamento delle misure alle specificità dei diversi contesti produttivi. Tali misure potranno confluire nei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
È prevista anche una verifica periodica dell’efficacia delle misure adottate, con un primo incontro fissato entro sei mesi dalla firma. Inoltre, potranno essere istituiti gruppi di lavoro territoriali o settoriali, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e di altri attori istituzionali.
Un decreto attuativo ministeriale, in uscita nei prossimi giorni, definirà nel dettaglio le modalità operative per l’applicazione del protocollo.
In Lombardia
Precede la firma del protocollo l’ordinanza n. 348 del 1luglio 2025 emanata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il quale – a partire dalle ore 00:01 del 2 luglio 2025 e fino al 15 settembre – ha vietato le attività lavorative all’aperto tra le ore 12:30 e le 16:00 nei settori dell’edilizia, delle cave, dell’agricoltura e del florovivaismo. Il divieto si applica esclusivamente nei giorni in cui la mappa Worklimate INAIL-CNR, pubblicata quotidianamente, segnala un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.
L’ordinanza richiama espressamente le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.
Sono escluse dal divieto unicamente le attività urgenti e di pubblica utilità, a condizione che siano rispettate tutte le misure di prevenzione indicate dalle norme in materia di salute e sicurezza.
La violazione delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni previste dall’art. 650 del Codice penale, salvo che non ricorrano fattispecie più gravi.
Fonte:
Eleonora Bruno
La Rocca e Associati S.p.A.
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