Reintegra anche in presenza di certificati medici falsi se manca la prova della conoscenza.
Con sentenza n. 20891/2024 la Corte di cassazione si è espressa in tema di licenziamento e di utilizzo di certificazione medica falsa a copertura dell’assenza.
Nel caso in esame, un dipendente veniva accusato di aver violato i principi fondamentali inerenti al rapporto di lavoro, e quindi licenziato, per aver presentato certificazioni mediche false a giustificazione di giornate di assenza dovute alla malattia del figlio.
In particolare, il certificato medico era manchevole di genuinità relativamente alla firma apposta all’atto, rilasciata dal personale dello studio medico in luogo del medico competente.
Come già rilevato dai giudici di merito, tuttavia, non era emersa in giudizio alcuna prova circa la consapevolezza del lavoratore della non autenticità della documentazione.
Sarebbe mancata, infatti, la consapevolezza, da parte del dipendente della falsità dei certificati medici utilizzati e quindi l’antigiuridicità della condotta, risultando priva del carattere di illiceità sotto il profilo soggettivo.
In tema di licenziamento individuale per giusta causa, precisa la Corte, “l’insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo)”.
Viene pertanto ordinata la reintegrazione del lavoratore.
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