Cassazione. Per sospensione lavorativa iniqua i danni sono doppi

La Corte di Cassazione ha riconosciuto lesioni alla professionalità. La sentenza n. 10267 del 16 aprile 2024 stabilisce cosi alcuni principi in tema di integrazione salariale. Il caso riguardava la sospensione dal lavoro di una dipendente posta in Cassa integrazione Guadagni senza “giustificati motivi”.

Negli accordi di Cigs, sottolinea la magistratura, “risultavano assenti specifiche indicazioni sulle modalità di rotazione del personale, sui reparti coinvolti e sulle mansioni concretamente ricomprese nella selezione, tenuto anche conto della professionalità rivestita dai lavoratori”.

In primo luogo, la Corte di merito aveva accolto la richiesta di risarcimento della dipendente: la società era stata condannata a corrispondere in via equitativa una somma pari al 30% della retribuzione mensile netta a titolo di danno alla professionalità per tutto il periodo di illegittima sospensione in CIG.

La Corte di Cassazione confermando la pronuncia di secondo grado, si è espressa riconoscendo al danno alla professionalità una duplice lesione (cfr. articolo 2103 c.c.).

Il  danno economico e patrimoniale per la mancata retribuzione per l’illegittima collocazione in CIG e sospensione dal lavoro, e il danno esistenziale e morale, connesso alla perdita di professionalità e dignità lavorativa della dipendente.

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