Un caso ‘da manuale’ di licenziamento. Perché ostruzionismo non è solo insubordinazione. Con l’ordinanza n. 18296 del 04.07.2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore che commette atti di ostruzionismo verso l’azienda.
Il fatto
Il lavoratore si era rifiutato di svolgere una prestazione richiesta. Il suo rifiuto aveva anche esposto l’azienda a sanzioni per violazione delle norme di legge. Da qui il licenziamento intimato dall’azienda e il ricorso del dipendente.
In Appello, il comportamento del lavoratore viene considerato come un grave e consapevole inadempimento del contratto: un atto che compromette irrimediabilmente la fiducia del datore. Non si tratta solo di insubordinazione.
La decisione
Il lavoratore ricorre in terzo grado in Cassazione e la Corte conferma l’orientamento formato in Corte d’Appello.
La Corte specifica che “la nozione di insubordinazione non è confinata al semplice rifiuto di eseguire il compito affidato dai superiori ma comprende anche quei comportamenti che compromettono la corretta esecuzione delle disposizioni aziendali e il buon funzionamento dell’organizzazione”.
Il lavoratore mette in atto “comportamenti ostruzionistici voluti e complessi, di natura omissiva e commissiva, che oltre a recare un danno al funzionamento aziendale ledono il vincolo fiduciario con il datore di lavoro”.
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