Bonus Giovani under 35: i termini della Commissione UE (2)

L’agevolazione spetta per un periodo massimo di 24 mesi (potrà essere fruito entro il termine finale ultimo del 31 dicembre 2027) per l’assunzione/trasformazione dei giovani che, alla data dell’evento agevolato, non hanno compiuto 35 anni di età (34 anni e 364 giorni) e che sono al primo impiego stabile (a tali fini non è ostativo una precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito a tempo indeterminato).

L’esonero spetta anche in caso di fruizione parziale del primo datore di lavoro del giovane mai precedentemente occupato.

Non possono fruire dell’esonero le “imprese in difficoltà” (punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014) e i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero (articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015).

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

L’ipotesi dell’applicazione retroattiva dell’incentivo a partire dalla data di decorrenza del 1° settembre 2024 come inizialmente stabilito è, ad oggi,  al vaglio delle Istituzioni italiane e Ue.

Rimane sospesa al momento anche la registrazione al portale Inps, necessaria per ottenere autorizzazione a procedere alle assunzioni.

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