
Arriva l’ordinanza n. 30331 e entra nel merito delle somme da computare per il calcolo del TFR.
La Corte ha stabilito che “secondo l’art. 2120, c.c., qualora i CCNL non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese, mentre l’esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca”.
“Ne consegue che, una volta allegata la corresponsione della indennità e degli emolumenti a titolo non occasionale e non di rimborso spese, non è corretto affermare che spetti ai lavoratori indicare le norme del CCNL che dispongono l’incidenza degli stessi nella base del calcolo del TFR, richiedendo la problematica altro e diverso accertamento”.
Il caso si era aperto con la sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto a un gruppo di ex dipendenti di una societa’ il diritto al ricalcolo del TFR, con l’inclusione, nella base di computo, di numerose voci retributive corrisposte durante il rapporto di lavoro, quali lavoro supplementare e straordinario o altri trattamenti economici.
La decisione era stata poi integralmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale aveva ritenuto che le voci computabili ai fini del TFR fossero esplicitamente individuate dal CCNL e che ogni altra voce dovesse essere esclusa dalla base retributiva.
“Il Tribunale di seconde cure riteneva anche che i lavoratori non avessero dimostrato la natura non occasionale del lavoro straordinario, né il carattere fisso del pagamento delle ex festività e nemmeno altri requisiti utili a sostenere la computabilità delle somme”.
I lavoratori si erano quindi rivolti alla Corte di Cassazione lamentando 4 ordini di violazioni tra cui l’errata interpretazione dell’art. 2120, c.c., e delle norme del CCNL e “l’omesso esame di fatti decisivi relativi alle voci retributive non valutate nel merito”.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame delle voci rivendicate.
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