Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.217 il decreto legge Balneari e Salva infrazioni.
E’ il dl n. 131 con le “misure urgenti per ottemperare agli obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e per affrontare le procedure di infrazione e pre-infrazione” aperte dalla Commissione Europea.
Oltre alle norme che riguardano le concessioni balneari, il provvedimento reca alcune novità rilevanti in materia di lavoro.
II dl interviene infatti in merito alla disciplina dell’abuso dei contratti a tempo determinato, rimuovendo i limiti della indennità onnicomprensiva riconosciuta dalla legge sulla base delle indicazioni della procedura di infrazione con la quale l’Unione europea ha invitato l’Italia a recuperare il corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE.
La normativa vigente aggiungeva alla trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato la condanna per il datore a una somma onnicomprensiva.
Questa somma si ritiene insufficiente da raggiungere per la Commissione.
L’art. 4 (in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive) prevede che per valutare le offerte, gli enti concedenti siano tenuti a richiedere ai concessionari l’utilizzo, per le attività relative alla concessione, personale in prevalenza o interamente di età inferiore ai 36 anni.
Obbligatorio poi prevedere una clausola flessibile.
L’art.9 riguarda invece i lavoratori stagionali di Paesi terzi: i datori di lavoro che offrono alloggi inadeguati o affittati a canone eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e della retribuzione sono soggetti a multe tra i 350 e i 5.500 euro per ogni lavoratore.
La sanzione è prevista anche nel caso in cui il canone venga detratto dalla paga del lavoratore. E’ sempre considerato eccessivo un canone che superi un terzo della retribuzione.
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