Quando un dipendente non è presente sul posto di lavoro per motivi di salute e risulta assente per malattia, è soggetto a visite di controllo obbligatorie per legge.
Le verifiche su quanto dichiarato sono effettuate direttamente dall’INPS. All’Istituto i datori di lavori sono tenuti a comunicare tempestivamente assenze e dati del personale soggetti al controllo.
La visita fiscale serve per verificare se il lavoratore sia davvero malato. Questo interessa sia all’INPS per l’indennità di malattia, sia al datore per la regolare esecuzione del lavoro.
“Il lavoratore o la lavoratrice che non può svolgere la propria attività a causa di un problema di salute, infatti, deve essere reperibile così da non perdere il diritto all’indennità e non incorrere in sanzioni”.
Dal 1° settembre del 2017 è attivo il Polo unico per le visite fiscali dell’INPS che gestisce le Visite Mediche di Controllo su richiesta dei datori di lavoro o d’ufficio per i due settori privato e pubblico.
Tutte le visite si svolgono nei dettagli secondo norme precise per il medico fiscale e per il dipendente. Tra le regole introdotte a partire dal 1985 le fasce di reperibilità: sono gli orari in cui il dipendente deve essere rintracciabile presso l’abitazione o l’indirizzo temporaneo indicato per la reperibilità.
Quali sono le fasce di reperibilità durante l’assenza per malattia?
Ad oggi nel settore privato le fasce di reperibilità sono fissate dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Le richieste di controllo devono essere inoltrate dal datore di lavoro a partire dal primo giorno di assenza. La comunicazione all’Inps può avvenire tutti i giorni, anche di domenica o durante i festivi. Lo stato di malattia e il fatto che il dipendente si trovi all’indirizzo indicato possono essere verificati più volte nel periodo di prognosi indicato nel certificato.
In caso il dipendente risulti assente al domicilio, può essere invitato tramite comunicazione elettronica o cartacea a recarsi per le opportune verifiche presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS. In caso di assenza ai riscontri vanno formulate le giustificazioni del caso al datore di lavoro e all’Inps e si può comunque incorrere in azioni disciplinari e sanzioni amministrative e pecuniarie.
Con sentenza pubblicata il 3 novembre 2023 il TAR del Lazio ha decretato che le fasce di reperibilità per il settore pubblico andavano uniformate a quelle del settore privato.
Disparità di trattamento e assenze per malattia
Il Tribunale ha individuato una disparità di trattamento ingiustificata, dato che la malattia non può essere trattata diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto. “La disparità di trattamento tra pubblico e privato per quanto riguarda le viste fiscali è stata dichiarata incostituzionale. La fascia oraria per gli statali troppo lunga rispetto ai privati, 7 ore contro 4, a cui si aggiungono i festivi e i giorni non lavorativi”.
L’INPS con il messaggio n. 4640 pubblicato sul sito istituzionale ha annunciato le nuove fasce di reperibilità per quanto riguarda le visite fiscali dei dipendenti pubblici.
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