Agenzia delle Entrate e opzioni per “impatriati”

Regime fiscale e agevolazioni per gli “impatriati”: la proroga di cinque anni vale anche per chi prima aveva optato per il differente regime dei “neo-residenti”.   

Entra nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate nella risposta al quesito formulato da un cittadino italiano al rientro dagli Stati Uniti. Il regime delle agevolazioni fiscali degli ‘impatriati’ è stato infatti modificato anche di recente.   

Il cittadino tornava in Italia nel 2019 dopo una residenza negli Stati Uniti di oltre dieci anni: all’inizio aveva optato per il regime dei “neo-residenti”, poi aveva cambiato e scelto il regime speciale previsto per i lavoratori impatriati dal d.lgs. 147 del 2015.   

Con l’acquisto di un immobile residenziale chiedeva inoltre di beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati per altri 5 anni a partire dal periodo di imposta 2024.   

Esiste la possibilità di usufruire in maniera alternativa dei due regimi in anni d’imposta differenti? 

L’Agenzia nella risposta al quesito cita quanto disposto dall’articolo 16 del Decreto Internalizzazione: la norma istituisce il regime speciale valido per 5 anni a decorrere dal periodo di imposta in cui si trasferisce la residenza fiscale in Italia. 

Inoltre, il c.d. “decreto Crescita” conferma la possibilità di “estendere la fruizione per ulteriori cinque anni anche per coloro che nonostante abbiano avuto i requisiti nel 2019 non ne abbiano beneficiato”. 

Tale possibilità, specifica l’AdE, “è consentita previo pagamento di un importo pari al 10% o al 5%, a seconda dei requisiti, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione”. 

Leggi l’interpello n.159 del 2024.

Interpello.

L’articolo Agenzia delle Entrate e opzioni per “impatriati” sembra essere il primo su 7Grammilavoro.

Lascia un commento

logo inaz