Direttiva trasparenza? Parte la corsa allo sconto degli obblighi

Le micro e piccole imprese risulterebbero escluse da buona parte degli obblighi della direttiva Ue sulla pay transparency. Lo scrive sul Sole 24ore Enzo De Fusco. nell’articolo dal titolo – Direttiva trasparenza. Obblighi ridotti a carico di micro e piccole imprese– in edicola il 26 marzo

“Le micro e piccole imprese sono escluse da buona parte degli obblighi della direttiva Ue sulla pay transparency. E quanto emerge dall’analisi della direttiva comunitaria 970/2023 e dallo schema di decreto legislativo per il suo recepimento in Italia” attacca l’articolo.

Secondo la direttiva, gli Stati membri dovrebbero valutare l’impatto delle rispettive misure di recepimento sulle micro, piccole e medie imprese per accertarsi che tali aziende non siano colpite in modo sproporzionato, riservando particolare attenzione alle microimprese, nel limitare gli oneri amministrativi, e nel pubblicare i risultati di tali valutazioni.

La normativa interna, quindi, ha costruito un sistema nel quale tutti i datori di lavoro sono astrattamente destinatari del principio di trasparenza (pubblici e privati), ma gli obblighi concreti che ne derivano sono graduati in funzione della dimensione organizzativa dell’impresa. Il punto chiave non è soltanto chi sia datore di lavoro, ma quale livello di obblighi deve sopportare.

Devono sì tutelare il diritto dei lavoratori alla parità di retribuzione, ma devono farlo limitando, per quanto possibile, costi e oneri amministrativi per i datori di lavoro, con una specifica attenzione alle micro, piccole e medie imprese che in chiave europea sono identificate rispettivamente da un numero inferiore a nove dipendenti, inferiore a 5o dipendenti e tra 50 e 100 dipendenti”.

Con riferimento agli obblighi di trasparenza sulla progressione economica (articolo 6) lo schema di decreto attuativo prevede espressamente l’esonero con riferimento alle solo imprese con meno di 50 dipendenti (quindi, le micro e piccole imprese).

Più complesso è il diritto di informazione dei lavoratori previsto dall’articolo 7: il comma 8 prevede che per evitare identificazione diretta o indiretta dei singoli lavoratori in conformità al regolamento (Ue) 2016/679, per i datori di lavoro che occupano fino a 49 dipendenti, le informazioni 7 richieste dai lavoratori possono essere fornite con le modalità previste da un apposito decreto ministeriale in corso di studio da parte del Lavoro.                                      

Sul divario retributivo di genere previsto dall’articolo 9 la direttiva comunitaria e lo schema di decreto attuativo stabilisce, in ine, che la trasparenza scatta per le medie imprese con un numero di dipendenti almeno pari a 100 unità”.

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