
La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più vicini alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
Questa retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.
La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto. L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione. Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è l’iscrizione dell’interessato a uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. L’interessato non deve essere titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.
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