
Con l’ordinanza n. 4290 del 19.02.2025, la Corte di Cassazione è entrata nel merito del calcolo del limite reddituale necessario per accedere ad una determinata prestazione previdenziale.
Il calcolo, secondo i magistrati, deve essere effettuato tenendo in considerazione solo ed esclusivamente i redditi percepiti nell’annualità dalla quale decorre la prestazione stessa.
La Cassazione ha confermato la pronuncia di merito: l’accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi di una prestazione previdenziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione.
Secondo i Giudici di legittimità, per la sussistenza del requisito reddituale in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e, quindi, dell’annualità dalla quale decorre la prestazione stessa.
Per la sentenza non è condivisibile la tesi dell’INPS, secondo cui il limite massimo reddituale deve essere valutato cumulando i redditi da lavoro riferiti all’annualità precedente ed i redditi da pensione percepiti nell’anno in corso.
La Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’INPS, ritenendo che, nel caso di specie, applicando la corretta metodologia di calcolo dei redditi la relativa soglia non sia stata superata.
Fonte: Web
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