La malattia non è immobilità: ordinamenti diversi stessa conclusione

Un lavoratore olandese corre la maratona di Rotterdam, uno bergamasco gioca a calcetto: entrambi sono in malattia, vengono spiati da un investigatore privato pagato dal datore di lavoro, vengono licenziati per giusta causa e vincono davanti al giudice.

Due ordinamenti diversi giungono alla stessa conclusione: essere in malattia non significa necessariamente non poter svolgere attività fisica.

Il caso olandese

Un dipendente di un tour operator online, assunto con contratto a tempo determinato di un anno e con una retribuzione di 5.500 euro lordi mensili, si è messo in malattia a dicembre del 2024 per un problema alla vista.

Successivamente i medici gli diagnosticano la miastenia gravis, una patologia che spesso si palesa con sintomi agli occhi.

Il lavoratore non ha mai nascosto all’azienda che, nonostante la sua condizione, si stesse allenando regolarmente per partecipare alla maratona, così come evidenziato dalle mail interne analizzate successivamente dal giudice. Tuttavia, il datore di lavoro ha sempre dubitato della malattia, arrivando ad affidare ad un’agenzia di investigazione il compito di raccogliere informazioni sulle attività del dipendente.

Gli investigatori, nel corso del tempo, hanno riscontrato che normalmente i movimenti del lavoratore fossero limitati a brevi spostamenti verso la scuola dei figli e verso i negozi.

Il 13 aprile 2025 arriva il momento della maratona di Rotterdam, che il lavoratore corre per 3 ore, 27 minuti e 58 secondi.

A distanza di due giorni viene licenziato in tronco e accusato di aver ingannato il datore di lavoro e il medico aziendale rompendo, quindi, il rapporto fiduciario alla base del rapporto di lavoro.

I giudici di Rotterdam dichiarano illegittimo il licenziamento ritenendo, inoltre, sproporzionato e lesivo della privacy il ricorso agli investigatori. L’azienda viene condannata a risarcire con 50 mila euro il lavoratore ai quali si aggiungono circa 12 mila euro tra indennità sostitutiva del preavviso, indennità di fine rapporto e mensilità arretrate.

Il caso italiano

In questo caso il lavoratore è un quadro di un’azienda metalmeccanica di Bergamo a cui era stata diagnosticata a maggio del 2023 una sospetta sclerosi multipla, confermata in un secondo momento, che lo ha portato ad iniziare un percorso di cura. In parallelo sviluppa una sintomatologia ansiosa che lo porta ad avviare un percorso psicologico. Vista la situazione, utilizza permessi, ferie e periodi di malattia per far fronte alla sua condizione.

Anche in questo caso l’azienda incarica un investigatore privato per controllare gli spostamenti del dipendente riscontrando che si dedicava abitualmente al calcio a cinque e che in un’occasione si è unito ad una serata con degli amici in un birrificio.

Il datore contesta nello specifico tre partite documentate dall’investigatore, inizialmente sospendendo il dipendente per due giorni e arrivando successivamente al licenziamento per giusta causa.

Il tribunale lo ritiene illegittimo richiamando il principio secondo cui un’attività svolta durante la malattia può giustificare un licenziamento solo se incompatibile con la patologia certificata o se rischia di compromettere o ritardare la guarigione. A sostegno di questa interpretazione vengono richiamati studi sull’utilità dell’attività sportiva per le patologie neurologiche, oltre al fatto che gli stessi psicologi che avevano in terapia il lavoratore gli avessero consigliato di non isolarsi e mantenere relazioni sociali.

L’azienda viene, quindi, condannata a corrispondere al lavoratore 12 mensilità da circa 6 mila euro lordi, per un totale di 72 mila euro.

Il criterio comune

In entrambi i casi i giudici hanno rilevato che non ci fosse incompatibilità tra le patologie e l’attività svolta, tanto che le aziende non sono state capaci di dimostrare il contrario nemmeno avvalendosi di investigatori e supporto legale.

Queste due sentenze, se ci si fermasse a leggere solo i titoli di giornale, sembrerebbero quasi gravi errori giudiziari.

Soffermandosi, invece, sui dettagli e distaccandosi dall’idea comune di “malattia” appare chiaro come la giusta causa di licenziamento non possa basarsi sull’immagine del lavoratore malato a letto, ma solo sulla prova che quell’attività sia effettivamente in contrasto con la sua patologia.

Edoardo Todrani
La Rocca e Associati S.p.A.

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