Con la risposta n. 76 del 22 marzo 2024 resa su un quesito di interpretazione l’Agenzia fornisce chiarimenti sul tema. L’Agenzia con la sua comunicazione ha tracciato il quadro informativo sulla deducibilità dei contributi versati come forme di previdenza complementare.
Sono deducibili i contributi versati annualmente, anche a nome di un familiare a carico, fino a 5.164,57 euro.
Prevista una riserva per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2007: se nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza hanno effettuato versamenti di contributi per un importo inferiore alla soglia, possono conservare l’importo residuo non utilizzato in deduzione e formare un ”plafond’.
Il plafond si può utilizzare a partire dal sesto anno per i venti anni successivi (sempre per partecipare a forme di previdenza complementare).
Un passaggio cruciale per il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: per determinare il plafond di deducibilità – che può aumentare il limite annuale di ulteriori 2.582,29 euro – si considerano tutti i contributi versati nei 5 anni in cui questi sono stati dedotti dal reddito.
Secondo il principio espresso, se nei primi 5 anni di partecipazione il lavoratore di “prima occupazione” ha versato contributi per la propria posizione e per la posizione di familiari a carico li ha dedotti dal reddito complessivo, i contributi dei familiari determinano l’ulteriore ”plafond di deducibilità”.
L’articolo Fondi pensione. Agenzia delle Entrate sulla deduzione dei contributi dal reddito sembra essere il primo su 7Grammilavoro.