Con il messaggio n. 1072 del 13 marzo 2024 l’Inps ha definito l’ambito di applicazione dell’Accordo Quadro multilaterale con l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento CE n. 883/2004.
La norma a decorrere dal 1° luglio 2023 regolamenta la legislazione applicabile al telelavoro transfrontaliero abituale.
Il nuovo accordo, entrato in vigore in Italia il 1° gennaio scorso, introduce una deroga alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività lavorativa in due o più Stati membri dell’Unione Europea.
Con il consenso delle parti interessate datore di lavoro e lavoratore, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro, potrà, su domanda, richiedere l’assoggettamento alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio, a condizione che entrambi gli Stati, sia quello di residenza che quello in cui il datore di lavoro ha sede legale, risultino firmatari dell’Accordo.
Prima chi esercitava abitualmente un’attività subordinata transfrontaliera in due o più Stati membri era assoggettato alla legislazione dello Stato di residenza se esercitava un’attività lavorativa pari o superiore al 25%.
L’accordo sembra garantire ai lavoratori transfrontalieri la possibilità di continuare a svolgere la propria prestazione di lavoro da modalità remota pur rimanendo nello Stato di residenza per un maggior numero di ore e senza che ciò comporti una modifica della legislazione applicabile.
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