In caso di licenziamento illegittimo ci sono le tutele

Anche le indennità di risarcimento. Con l’ordinanza n. 3247 del 5 febbraio scorso la Cassazione si è espressa sul caso di un lavoratore licenziato illegittimamente. 

Il lavoratore, dopo essere stato licenziato, aveva impugnato l’atto. 

La Corte di Appello, in secondo grado, aveva ritenuto “sproporzionato” il recesso e riconosciuto quindi al ricorrente il pagamento di alcune indennità. L’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità risarcitoria per il recesso sproporzionato. 

La società a sua volta aveva opposto ricorso in Cassazione contro la disposizione di pagamento di entrambe le indennità.

L’ordinanza della Cassazione sull’indennità risarcitoria e di mancato preavviso

La Corte in ultimo grado ha confermato la pronuncia di secondo grado e il riconoscimento di entrambe le indennità.

La Corte ha precisato che le indennità vanno riconosciute secondo le diverse finalità. L’indennità risarcitoria è per risarcire i danni derivanti dall’illegittimità del recesso e non esclude l’indennità di mancato preavviso, volta a compensare il licenziamento intimato “in tronco”, senza appunto dare congruo preavviso al dipendente. 

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