Videosorveglianza per fini disciplinari: profili di illegittimità

Con il provvedimento dell’11 aprile 2024, il Garante Privacy è tornato a trattare il tema dell’utilizzo delle videocamere all’interno dei luoghi di lavoro.

Nel caso in esame, il segnalante lamentava l’installazione presso il Comune in cui prestava servizio, di un sistema di videosorveglianza in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze, in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali.

Lo strumento veniva poi utilizzato per intimare al dipendente delle contestazioni disciplinari connesse al mancato rispetto dell’orario di lavoro.

Il collegamento della videocamera, dichiarava il Comune, era stato disposto solo a seguito di un’aggressione avvenuta all’interno dei locali comunali e l’installazione era stata autorizzata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Dalle risultanze dell’istruttoria, invece, l’autorizzazione dell’ITL risultava risalente ad una data successiva rispetto alla contestazione disciplinare e la condotta del Comune, volta al trattamento dei dati personali (entrata e uscita dal luogo di lavoro), si poneva quale forma di controllo indiretto sull’attività dei lavoratori, tale da costituire una violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970).

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