Redazione del DVR e rischi in capo al datore di lavoro. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3405 del 29 gennaio scorso si è espressa in materia di responsabilità datoriale nella predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
La Corte d’Appello di Genova, confermando la decisione emessa dal tribunale di Massa dichiarava la responsabilità penale di un datore di lavoro per aver contribuito, con la propria condotta omissiva, a violare la normativa a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’omissione riguardava la previsione di misure idonee di prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro all’interno del DVR (documento di valutazione dei rischi). Il documento non era stato adeguatamente predisposto dal datore di lavoro.
In particolare il Dvr non riportava le misure idonee per le specifiche lavorazioni effettuate in azienda. Il riferimento in particolare era sullo smontaggio di un carroponte, attività dal cui svolgimento era derivato un infortunio e successivo decesso di un lavoratore.
La Corte di Cassazione, nella sentenza, richiama l’articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008 e sottolinea come il datore di lavoro sia obbligato a redigere e aggiornare il documento di valutazione dei rischi comprendendo tutte le attività che potrebbero potenzialmente cagionare un danno ai lavoratori.
Anche nel caso in cui il DVR venga predisposto da soggetti terzi estranei all’azienda, il datore di lavoro deve impegnarsi affinché il documento contenga i fattori di pericolo presenti o possibili e le misure precauzionali e preventive di tutela dei lavoratori.
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