La violazione del dovere di partecipazione ai corsi mette in pericolo lo stesso lavoratore. Nuova ordinanza della Corte di Cassazione Civile in materia di sicurezza sul lavoro che con l’ordinanza n.12790 del 10 maggio ribadisce il concetto dell’obbligatorietà assoluta della formazione.
I corsi al personale si possono svolgere anche in orari di lavoro che non corrispondono all’orario ordinario svolto.
I fatti
Il ricorrente, dipendente aziendale, si era rifiutato di partecipare ai corsi sulla sicurezza perché organizzati in orari diversi da quelli di servizio e quindi era stato sospeso e messo in aspettativa non retribuita per nove mesi.
Sul merito della decisione del datore di lavoro, già in primo grado, il tribunale aveva osservato che il rifiuto andava valutato come una “violazione del dovere di partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. Di conseguenza l’aspettativa non retribuita diventava una “misura di sicurezza per l’incolumità dello stesso lavoratore”.
I magistrati poi precisavano come l’obbligo del datore di organizzare i corsi “durante l’orario di lavoro” non prevede che questi si svolgano per forza durante l’orario del dipendente.
L’orario comprende tutti i periodi in cui è prestata attività anche al di fuori dell’orario “normale”. Si intende quindi un tempo oltre l’orario di lavoro ordinario per i lavoratori a tempo pieno e oltre quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale.
La decisione della Corte
Con l’ordinanza del 10 maggio la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento interpretativo e respinto il ricorso del lavoratore.
La formazione sulla sicurezza del lavoro può essere erogata anche in orari diversi dall’ordinario con la corresponsione delle maggiorazioni dovute.
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