Sicurezza e omissioni del datore di lavoro

Per la Cassazione non basta la condotta negligente del lavoratore. Concorre la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del dipendente per suoi comportamenti negligenti?

La risposta è sì e lo ha motivato la sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 12326 del 26 marzo.

Nel caso preso in esame, il datore di lavoro aveva omesso di predisporre le cautele necessarie alla messa in sicurezza del luogo di lavoro. Mancavano i ganci di trattenuta alla scala di accesso di un silos.

Il dipendente, anche se espressamente vietato, si era recato all’interno del silos per ragioni di manutenzione straordinaria . A seguire l’infortunio e l’epilogo drammatico.

Secondo la Corte “in assenza della formazione del lavoratore  e della certificazione di idoneità rilasciata dal medico competente per l’adibizione del lavoratore alle suddette mansioni, non può escludersi che le omissioni del datore di lavoro abbiano avuto diretta incidenza sul verificarsi dell’evento letale”.

“Infatti – afferma la Corte – affinché possa ritenersi che il comportamento negligente del lavoratore escluda la responsabilità del datore di lavoro, è necessario che questi abbia predisposto tutte le cautele finalizzate al governo del comportamento imprudente e, solo in questo caso, l’evento può essere ricondotto alla sola negligenza del lavoratore”.

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