Carta Blu UE: indicazioni per i requisiti. Le richieste di assunzioni a cura dei datori di lavoro. Con la circolare n. 2829 del 28 marzo scorso il ministero dell’Interno e il ministero del Lavoro hanno fornito maggiori istruzioni per le quote di ingresso in Italia.
Le quote di “ingresso” riguardano cittadini extra-UE richiesti per lavori altamente qualificati.
La circolare è stata adottata dopo le modifiche al Testo Unico Immigrazione con il recepimento della direttiva UE 2021/1883.
Le indicazioni riguardano i requisiti dei lavoratori e la procedura di rilascio del nulla osta, le agevolazioni, la mobilità lavorativa.
Quali sono i requisti per richiedere la Carta Blu UE?
In dettaglio, i lavoratori stranieri devono avere uno dei seguenti requisiti:
titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario;
requisiti previsti dal Dlgs 206/2007 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;
qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale;
qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale.
La Carta Blu può essere rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti con i seguenti titoli di residenza:
siano residenti in uno Stato terzo;
siano regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell’articolo 27-quinquies;
siano soggiornanti in altro Stato membro;
siano titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.
Per quanto riguarda la procedura, la domanda (Modulo BC) del datore di lavoro deve contenere la proposta o l’offerta di lavoro, il titolo o la qualifica professionale o l’attestazione se già acquisiti, i requisiti previsti da legge in caso di professioni regolamentate, le specifiche riguardanti la retribuzione annuale.
La domanda deve essere accompagnata da: documento al Centro per l’Impiego competente di verifica dell’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale; richiesta nominativa; documenti sulla sistemazione alloggiativa; proposta di contratto di soggiorno; impegno a comunicare eventuali variazioni; asseverazione comprovante l’osservanza del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.
Il nulla osta viene poi rilasciato dallo Sportello Unico.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro devono firmare il contratto presso lo Sportello.
Successivamente va presentata la domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Il permesso di soggiorno è biennale e per contratti a tempo indeterminato e “pari alla durata del rapporto, maggiorata di tre mesi, per gli altri contratti”.
Lavoro, Carta Blu UE: indicazioni per i requisiti.
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