A pochi giorni dall’espressione di voto per le elezioni europee, focus su un tema pensionistico: l’incaricato delle operazioni al seggio elettorale, presidenza o scrutinio, può essere per esempio un cittadino con redditi da pensione anticipata? E per i redditi da quota 100?
La risposta è da cercare.
Cita infatti l’art. 14 co. 3 del DL. n. 4 del 2019 “la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo salvo le prestazioni occasionali”.
A descrivere le possibilità di cumulo tra pensioni e i redditi da lavoro è la circolare Inps n.117 del 2019.
Nel paragrafo 1.3, rubricato come “Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione”, non sono però indicati tra i vari redditi cumulabili quelli dei seggi elettorali.
Ci rientrano invece alcune tipologie di redditi assimilabili, tra cui quelli derivanti dallo svolgimento di cariche pubbliche.
Ipotizzabile quindi ritenere il reddito elettorale non cumulabile con il sistema delle quote?
Per rispondere sul tema una sede territoriale Inps ha chiesto indicazioni alla direzione centrale delle pensioni chiarimenti sul punto.
Di fatto la Direzione centrale ha richiamato la disposizione normativa ex art. 9 co. 2 del Dl. n. 53 del 1990.
La norma definisce gli onorari dei componenti dei seggi come “rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte”. Gli importi non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Obiettivo chiaro del legislatore non equiparare gli onorari a redditi da lavoro. A conclusione gli onorari non sono rilevanti rispetto la cumulabilità con le pensioni anticipate. Compresa quota 100.
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