Vincolatività del CCNL chiede il rispetto aziendale. Con ordinanza n. 7203 del 18 marzo 2024 la Corte di Cassazione si è espressa sulla vincolatività della contrattazione collettiva applicata in azienda. Un obbligo nei confronti dei dipendenti neoassunti a fronte dell’applicazione reiterata nel tempo di un determinato CCNL.
Il ricorso, presentato da due dipendenti neoassunti dall’azienda Risorse per Roma Spa, verteva sull’accertamento del diritto ad essere inquadrati nel terzo livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi. La tipologia di contratto era già stata applicata in azienda prima della loro assunzione con molti dipendenti.
I neoassunti, invece, erano stati inquadrati dall’azienda nella diversa disciplina contrattuale ed economica prevista dal CCNL Multiservizi.
Di fronte di un diverso trattamento contrattuale ed economico, i ricorrenti richiedevano in giudizio la condanna dell’azienda al pagamento delle differenze retributive.
Nel caso in esame, la Corte, accertando in prima analisi che l’azienda citata in giudizio non stesse esercitando, di fatto, due distinte attività d’impresa, rilevava l’assenza delle condizioni tali da giustificare l’applicazione di due differenti discipline contrattuali, come si era invece concluso in Appello.
Non poteva, dunque, giustificarsi il ricorso a due differenti CCNL (Multiservizi e Terziario), per di più riferiti a diverse categorie di lavoratori: quelli assunti in precedenza e i nuovi assunti.
Secondo i giudici, da un’applicazione reiterata della contrattazione collettiva si configura un valore negoziale della condotta concludente, “con insorgenza, a carico del datore di lavoro, dell’obbligo di rispettare il medesimo CCNL anche nei confronti dei nuovi assunti i quali ne abbiano richiesto l’applicazione”.
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