Gli accordi sindacali sottoscritti prima dell’affitto del ramo d’azienda sono validi anche per l’affittuario: è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10213/2024.
All’origine del contenzioso l’impugnazione del licenziamento collettivo da parte di una dipendente dopo il subentro del nuovo datore di lavoro in seguito all’affitto di un ramo aziendale.
La nuova azienda affittuaria aveva agito nel rispetto dell’accordo sindacale sottoscritto dall’impresa prima dell’operazione societaria.
La Corte d’Appello, in prima istanza, aveva accolto le richieste della lavoratrice. La Corte aveva ritenuto non valido l’accordo sindacale sottoscritto prima dell’affitto del ramo d’azienda.
La Corte di Cassazione con una recente decisione ha invece stabilito un principio differente.
Secondo i giudici i rapporti di lavoro transitano a tutti gli effetti, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze dell’affittuario.
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